In vista della completa liberalizzazione dei mercati di energia e gas, in arrivo per le PMI già a Gennaio 2021, l’Autorità per l’Energia rafforza le tutele per i consumatori e gli obblighi di trasparenza a cui i venditori si devono attenere.
Da Luglio 2021 entrerà infatti in vigore il nuovo Codice di Condotta Commerciale, approvato negli scorsi giorni con la Delibera ARERA 426/2020/R/COM. Oltre a confermare molte delle disposizioni in essere già oggi, sono introdotti o rafforzati maggiori obblighi di trasparenza a cui si devono attenere le società che commercializzano luce e gas. Vediamo di cosa si tratta.
Sia nell’attuale versione che in quella che entrerà in vigore da Luglio, i clienti interessati sono tutti i piccoli consumatori di luce e gas.
In particolare, per l’energia elettrica sono inclusi tutti coloro che abbiano intestati uno o più contatori in bassa tensione: tipicamente, si tratta dei clienti domestici oppure delle imprese che hanno impianti fino con tensione fino a 1.000 Volt.
Per il gas naturale, invece, per ricadere nell’ambito di applicazione del Codice di Condotta Commerciale è necessario che la somma dei consumi di tutte le utenze intestate al cliente sia fino a 200.000 standard metri cubi (Smc) all’anno.
Qualora un cliente abbia anche utenze in media o alta tensione, oppure consumi più di 200.000 Smc annui, non ha diritto alle tutele previste dal Codice di Condotta Commerciale. Tuttavia, questo tipo di consumatori sono solitamente medie o grandi imprese che dispongono di sufficienti competenze per trattare alla pari con i potenziali fornitori e tutelarsi in autonomia.
Il Codice di Condotta Commerciale definisce molti obblighi a cui i venditori di luce e gas si devono attenere nel proporre le proprie offerte ai clienti. Questi obblighi resteranno in vigore anche con il nuovo aggiornamento, che prevede solo alcuni aggiustamenti e chiarimenti alla disciplina in essere e l’introduzione di altri adempimenti per i fornitori.
Innanzitutto, le società di vendita devono garantire opportuna formazione al proprio personale commerciale, che deve conoscere il contenuto delle offerte, così come i diritti previsti per i clienti finali. Il personale al di fuori dei locali commerciali inoltre deve essere identificato da un documento che lo qualifica come "agente di vendita" e che riporti tutti i recapiti della società per cui opera, incluso un numero telefonico che il consumatore può chiamare per confermare lo scopo del contatto.
I prezzi di fornitura devono essere comunicati in maniera uniforme tra tutti i venditori. In particolare, i prezzi delle quote fisse devono essere espressi in €/anno, mentre quelle proporzionali al consumo vanno indicate sempre in €/kWh per l’energia elettrica e in €/Smc per il gas.
Su questo tema oggi sul mercato per le offerte luce resta un piccolo margine di manovra per i venditori, margine che l’Autorità ha deciso di rimuovere con il nuovo Codice di Condotta. Il prezzo dell’energia elettrica sul mercato libero infatti viene spesso espresso prevedendo l’applicazione a parte delle perdite di rete, ovvero di quella quota di energia che viene dispersa nel tragitto tra i punti di produzione e i punti di consumo.
Per le utenze in bassa tensione, come quelle a cui si applica il Codice di Condotta Commerciale, oggi le perdite valgono il 10,4% dell’energia consumata. In altre parole, se a casa tua consumi 100 kWh per poter soddisfare il tuo fabbisogno, qualche produttore dovrà generare energia per 110,4 kWh. Sul mercato di tutela, il prezzo dell’elemento PE include le perdite di rete: nel quarto trimestre 2020 ad esempio vale 0,05645 €/kWh, che diventerebbero 0,05113 €/kWh togliendo la quota di perdite. Quindi, se confronti un’offerta sul mercato libero che non include questa componente, a parità di tutti gli altri fattori, se il prezzo fosse ad esempio 0,052 €/kWh a prima vista potrebbe sembrare più conveniente della tutela, mentre in realtà costa leggermente di più.
Da Luglio 2021 tuttavia questo non sarà più possibile, dato che il nuovo Codice di Condotta Commerciale impone a tutti i venditori che i prezzi dell’energia elettrica che indicheranno nelle loro offerte dovranno includere le perdite di rete, e quindi essere direttamente confrontabili con l’elemento PE fino a che questo verrà pubblicato.
Tra gli altri obblighi già in vigore e che resteranno anche con la nuova versione vi è quello delle Schede di Confrontabilità. Questo strumento è previsto solo per i clienti domestici, e ogni venditore deve allegare al proprio materiale contrattuale una tabella standardizzata in cui viene stimata la spesa a livelli di consumo predefiniti dall’ARERA. Anche le modalità di calcolo sono standardizzate, e devono essere coerenti con gli algoritmi previsti dal Portale Offerte, il comparatore istituzionale stabilito dall’Autorità e da Acquirente Unico che puoi utilizzare per confrontare la stima della spesa annua.
Noi però ti consigliamo il nostro comparatore, esteticamente migliore e caratterizzato da molte più funzionalità (anche se è ancora in beta 😉). Siamo talmente fiduciosi del nostro algoritmo che lo abbiamo messo a disposizione delle società di vendita per generare i calcoli da includere nelle Schede di Confrontabilità in maniera automatica, veloce e senza errori, così da essere sicuri di adempiere correttamente agli obblighi previsti dall’ARERA.
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Attualmente è previsto che prima della conclusione del contratto il venditore metta a disposizione del potenziale cliente un set minimo di informazioni sull’offerta, la durata, le limitazioni, ecc. Questi obblighi rimangono anche con la nuova versione del Codice di Condotta, che in più introduce una nuova Scheda Sintetica in cui queste informazioni sono riepilogate in maniera standardizzata.
La Scheda Sintetica è differenziata sia per tipo di consumatore (domestico o no) che per tipo di offerta (a prezzo fisso o prezzo variabile). Per le offerte variabili, è obbligatorio indicare anche l’andamento dell’indice di riferimento nell’ultimo anno, così che il cliente possa rendersi conto di quanto può cambiare la sua bolletta nel corso del tempo e non solo limitarsi a una valutazione statica sulla base della situazione attuale.
Inoltre, la Scheda Sintetica include degli indicatori sintetici di costo, differenziati per quota fissa, quota variabile e, per l’energia elettrica, quota potenza, che sono calcolati come la sommatoria di tutte le voci che compongono il costo della materia prima della bolletta. Lo scopo è di rendere in questo modo facilmente confrontabili offerte tra loro diverse, in quanto questi indicatori andranno calcolati in maniera omogenea.
Oltre a questi valori, dovranno essere inclusi anche le informazioni dei corrispettivi di trasporto e degli oneri di sistema applicati. In allegato alla delibera, l’Autorità ha pubblicato dei fac simile di Schede Sintetiche, su cui i nostri sviluppatori sono già all’opera per generarle in automatico a partire dagli stessi dati utilizzati per le Schede di Confrontabilità, in modo da eliminare la possibilità di errori o incoerenze tra i vari documenti oltre che a velocizzare l’intero processo.
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Sono anche previsti indennizzi automatici per i consumatori nel caso in cui il proprio fornitore non rispetti alcune tempistiche di fatturazione o comunicazione.
In particolare, se la società di vendita modifica unilateralmente le condizioni del contratto, deve darne comunicazione al cliente con almeno tre mesi di preavviso, e informarlo della possibilità di dare recesso senza oneri con un preavviso al massimo di un mese.
Inoltre, queste comunicazioni non possono essere incluse nelle bollette o trasmesse insieme alle stesse, a meno che dalla modifica non derivi una riduzione dei prezzi originariamente previsti. In tutti gli altri casi, il venditore deve mandare una comunicazione separata intestata come "Proposta di modifica unilaterale del contratto".
Se il venditore non rispetta le tempistiche di comunicazione oppure invia la modifica insieme alla bolletta, il Cliente ha diritto a un indennizzo automatico di 30 €. Se il fornitore non lo riconosce, è possibile far valere le proprie ragioni attivando la procedura di conciliazione gratuita presso lo fornitore dovrà inviare una comunicazione separata con almeno due mesi di preavviso e con l’indicazione della stima della spesa annua derivante dalle nuove condizioni, e in caso di mancata comunicazione il cliente avrà diritto all’indennizzo automatico di 30 €.
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Come anticipato nell’articolo, altrabolletta fornisce servizi alle società di vendita per permettere loro di rispettare in maniera agevole gli obblighi previsti dal Codice di Condotta. Questi servizi sono già utilizzati da una ventina di società di ogni dimensione, dalla grande impresa di vendita nazionale al piccolo reseller locale.
Il servizio base prevede la configurazione delle proprie offerte commerciali tramite il nostro portale venditori. A partire dai dati inseriti, è poi già possibile:
I nostri sviluppatori hanno già iniziato l’analisi per estendere questi servizi agli obblighi introdotti dal nuovo Codice di Condotta Commerciale per tempo, ossia prima dell’entrata in vigore prevista per Luglio 2021. In particolare, stiamo lavorando per permettere, a partire dagli stessi dati inseriti per i servizi già in essere, il calcolo degli indicatori sintetici di costo per tutte le offerte e la generazione delle Schede Sintetiche secondo layout standard o personalizzati, in formato sia Word che PDF.
Stiamo ancora definendo i listini per questi nuovi servizi, che saranno attivabili sia come opzione aggiuntiva ai servizi esistenti che come servizio indipendente. In linea di massima il costo sarà una quota parte dei listini oggi in essere per il servizio di generazione XML, che puoi scaricare sul nostro portale venditori.
Per i clienti già attivi, i nuovi servizi saranno disponibili con uno sconto del 50% dei prezzi di listino se attivati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice di Condotta. Questo sconto sarà disponibile anche per tutti i nuovi clienti che attiveranno una demo dei servizi esistenti entro il 31/12/2020 e stipuleranno il contratto entro il 28/02/2021.
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